B&B in UMBRIA!

CHIARIAMO UN PUNTO: in Umbria il bed and breakfast  può essere fatto esclusivamente all’interno dell’abitazione ove il titolare della struttura ha la residenza e quindi dove abita! 

Non stupitevi di trovarvi all’interno di una casa dove abita regolarmente la famiglia, magari fatevi qualche domante se in Umbria non trovate nessuno che abita nell’appartamento identificato come B&B!!! 

Questa è l’estratto della legge regionale e del relativo regolamento della Regione Umbria. 

La Legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 – pubblicata nel Supplemento Ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale n. 28 del 12/07/2017 

Regolamento regionale 13 settembre 2018, n. 8. Norme regolamentari attuative per l’esercizio delle attività delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e filiali di cui all’articolo 56, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale). 

 Art. 21 Bed and breakfast.  

  1. Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all’interno dell’abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
  2. Il soggetto titolare dell’attività di bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all’interno della struttura.
  3. L’attività di bed and breakfast può essere gestita:
  4. a) in forma imprenditoriale quando l’attività è svolta dal soggetto titolare in modo continuativo in non più di cinque camere con un massimo di dieci posti letto. Qualora l’attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l’uso di almeno due servizi igienici;
  5. b) in forma non imprenditoriale quando l’attività è svolta dal soggetto titolare in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari in non più tre camere con un massimo di sei posti letto.

 Qualora l’attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l’uso di almeno due servizi igienici. 

  1. Gli esercizi di bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l’esercizio dell’attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d’uso delle unità abitative.